Novità importanti per le imprese del pubblico esercizio per combattere i problemi della “movida” e dell’abuso di alcolici. Vi spieghiamo cosa cambia.
Ancora problemi, nelle città italiane, causati dalla “movida” e dall’abuso di bevande alcoliche, soprattutto da parte dei più giovani. Il Governo, con il D.L. n. 14/2017 conv. con mod. in L. 48/2017, cerca di contrastare il problema, e per bar e pubblici esercizi si sottolinea il divieto di vendere o somministrare alcolici ai minori di 18 anni, mentre il Sindaco può emanare provvedimenti che limitino vendita e somministrazione.
Proprio l’art. 8 del Decreto aumenta i poteri del Sindaco, che può limitare soprattutto gli orari in cui gli alcolici sono venduti o somministrati, così da mantenere vivibilità urbana, riposo e tranquillità dei residenti e porre rimedio al degrado che è spesso conseguenza delle serate che vedono protagonisti giovani e ragazzi. Il Sindaco quindi può ricorrere a:
Ordinanze contingibili ed urgenti (art. 50 comma 5 TUEL);
Ordinanze non contingibili ed urgenti (art. 50 comma 7-bis TUEL);
Regolamenti (art. 50 comma 7-ter TUEL).
Un problema ormai vecchio quello della somministrazione degli alcolici ai minori, dell’abuso di alcol e dell’ordine pubblico, tanto che fino ad oggi amministrazioni e forze dell’ordine non sono rimaste a guardare, intervenendo su modalità ed orari. Evidentemente tutto ciò non è bastato, ed il Decreto, oltre ad aumentare i poteri del Primo Cittadino, ribadisce il divieto per bar e locali di vendere e somministrare alcolici ai minori di 18 anni: “Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.”
Previste poi sanzioni per chi limita libertà di accesso a stazioni, aeroporti e pertinenze (sanzione da 100 a 300 €); il questore può disporre divieto di accesso nei locali pubblici (bar, ristoranti, discoteche, stabilimenti balneari) o lo stazionamento nelle immediate vicinanze di essi a persone condannate negli ultimi 3 anni per vendita o cessione di stupefacenti; prevista poi la possibilità che i Comuni deliberino detrazioni fiscali per coloro che autonomamente si dotino di sistemi di controllo tecnologicamente avanzati.
di Fabio Renzetti
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