Dagli chef stellati ai semplici appassionati, in questo periodo è food truck mania! Ma quali sono le tappe per avviare una attività di questo tipo? Andiamo a scoprirlo!
L’attività di commercio ambulante è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 Marzo 1998 (artt. 27-30) “Riforma Bersani” e dalle legislazioni regionali. La definizione precisa è “commercio al dettaglio su area pubblica” ovvero le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
L’attività di commercio ambulante su area pubblica può essere esercitata esclusivamente da persone fisiche o da società di persone regolarmente costituite (Sas o Snc). Ogni Regione o Provincia autonoma è dotata di legge regionale o provinciale di attuazione.
Requisiti per lo svolgimento dell’attività. Per avere l’autorizzazione occorre possedere i requisiti soggettivi/morali previsti dalle norme di settore e i requisiti oggettivi/professionali, necessari o meno a seconda del tipo di commercio che si intende effettuare.
Per esercitare un’attività commerciale ambulante di tipo “non alimentare” non occorrono requisiti specifici. Al contrario, per qualsiasi forma di commercio nel “settore alimentare“, occorre il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
–essere già iscritto al R.E.C. presso la Camera di Commercio;
-avere frequentato un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla Regione;
Tipologia di attività. Il primo passo è possedere una licenza/autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che può svolgersi su posteggio fisso o in forma itinerante.
- Autorizzazione tipo A (commercio ambulante con posteggio fisso): viene rilasciata dal Comune competente per territorio ed è concessa per un preciso giorno in un certo mercato o fiera. Semestralmente (tra marzo-aprile e settembre-ottobre) la Regione pubblica sul BUR l’elenco dei posteggi liberi, comune per comune. Dalla data di pubblicazione ci saranno 30 giorni per fare domanda al Comune. In alcune regioni chi possiede l’autorizzazione di tipo A può occuparsi anche di commercio itinerante.
- Autorizzazione tipo B (commercio ambulante in forma itinerante): viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, consente l’esercizio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle fiere, nei mercati ma limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati dai titolari. Non sono più concesse autorizzazioni temporanee e straordinarie. In presenza dei requisiti richiesti le autorizzazioni vengono automaticamente concesse. L’autorizzazione è gratuita: è stata abolita sia la tassa di rilascio che quella di rinnovo. Per informazioni più approfondite su autorizzazioni, concessioni di posteggi o trasferimenti occorre rivolgersi al Comune di residenza. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate. Inoltre, l’autorizzazione al commercio in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore.
-aver esercitato 2 anni negli ultimi 5 in qualità di titolare, socio, dipendente qualificato o collaboratore in analoga attività;
-possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o titoli di studio attinenti.
I mezzi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti alimentari devono rispondere ai requisiti indicati in un apposita ordinanza del Ministero della Sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari per il commercio di tali prodotti. Per “mezzo mobile” si intende un veicolo, immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio.
Procedure di inizio attività. E’ necessario richiedere l’Autorizzazione amministrativa al Comune, dimostrando di possedere i requisiti morali e soggettivi previsti dalle norme di settore e quelli professionali che servono per il tipo di commercio che si intende intraprendere. Una volta ottenuta l’autorizzazione, occorre richiedere l’apertura della Partita IVA all’Agenzia delle Entrate, aprire una posizione presso INPS e INAIL e procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio. E’ utile ricordare che per il posto fisso, nel mercato settimanale e/o nelle fiere, la non partecipazione regolare e la somma di più assenze comporta la perdita del diritto stesso.
Semplificazione delle procedure per l’avvio di un’attività d’impresa
A partire dal 1/04/2010, a seguito della Legge 40/2007 che ha introdotto la semplificazione per le procedure di avvio delle imprese, tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate), possono essere assolti attraverso la Comunicazione Unica che permette di effettuare in una sola operazione tutte le formalità necessarie per costituire una impresa. Le Camere di Commercio hanno predisposto un sito per i servizi per la Comunicazione Unica.
Altre informazioni utili. Ogni volta che il settore di attività riguarda la vendita, la trasformazione, la produzione, ed il trasporto di generi alimentari è necessario preventivamente e/o contestualmente all’inoltro della comunicazione presso il Comune, fare richiesta di rilascio di autorizzazione sanitaria. Occorre sempre rapportarsi con l’ufficio d’igiene preposto, poiché ogni amministrazione comunale ha un proprio regolamento.
-L’avvio della gestione amministrativa di una impresa comporta scelte ed opzioni delicate, come la scelta del regime fiscale, della natura giuridica dell’impresa è quindi opportuna una analisi approfondita e il consiglio di un esperto in materia.
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