Gli allergeni sono delle sostanze solitamente innocue per la maggior parte delle persone, ma che in taluni individui (i soggetti allergici) sono in grado di produrre manifestazioni allergiche di varia natura (asma, orticaria, etc.).
L’Unione Europea il 25 ottobre del 2011 con il Regolamento UE 1169/2011 sull’Etichettatura dei Prodotti Alimentari ha introdotto, allo scopo di garantire ai cittadini il diritto ad un’informazione corretta sul contenuto degli alimenti, i seguenti obblighi:
- dal 13 Dicembre 2014, è obbligatoria l’indicazione della presenza di allergeni per gli alimenti confezionati, gli alimenti/prodotti venduti sfusi e le bevande preparati e somministrati nei pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pasticcerie, panifici, gelaterie, gastronomie e simili. Gli esercenti sono quindi tenuti ad informare il consumatore sulla presenza o meno dei cosiddetti ingredienti allergizzanti (Allergeni), evidenziati nell’allegato II del Reg. 1169/2011, tramite il menù, l’etichetta, un apposito cartello in bella vista, un libro ingredienti, ecc,..
- dal 13 dicembre 2016, secondo quanto disposto nell’All. I del Regolamento, gli alimenti dovranno riportare l’etichetta nutrizionale, ovvero una tabella nella quale devono essere riportate almeno le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale ed il valore energetico.
Sono esentati dall’obbligo dell’etichetta nutrizionale alcuni prodotti come l’acqua, i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente, le spezie o loro miscele, il sale, gli edulcoranti, il caffè, le infusioni a base di erbe ed i tè, gli aceti, le gomme da masticare, le mini-confezioni la cui superficie più ampia sia inferiore a 25 cm2 e quelli sottoposti alla sola maturazione come la frutta, ed altri alimenti particolari quali gli aromi, gli additivi alimentari ed i coadiuvanti tecnologici, gli enzimi e le gelatine ed i lieviti.
L’elenco di tali prodotti esentati è riportato nell’allegato V del Regolamento n.1169 e nelle Disposizioni emanate il 16/11/2016 dal Ministero dello Sviluppo economico in abbinata a quello della Salute (Disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19).
Si raccomanda gli esercenti dei bar di provvedere al più presto ad aggiornare il Manuale Haccp, inserendovi i riferimenti e gli adempimenti adottati per ottemperare ai dettami del Regolamento 1169/2011.
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