Riportiamo una nota che ci arriva direttamente da FIPE, e che riguarda nuove normative sulla retribuzione, e in maniera specifica il divieto di corrispondere la retribuzione ai lavoratori con denaro contante. Ecco nel dettaglio le disposizioni.
Si ricorda che dal 1° luglio 2018 entra in vigore il divieto di corrispondere la retribuzione (articolo 1, comma 910, legge n. 205 del 2017 – Ispettorato nazionale del lavoro, nota 22 maggio 2018, n. 4538), nonché ogni anticipo di essa, ai lavoratori subordinati e collaboratori mediante denaro contante. Le aziende debbono utilizzare esclusivamente come mezzi di pagamento:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
Ambito di applicazione
L’obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., indipendentemente dalla modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché le co.co.co. e i contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci. Restano esclusi, oltre ai rapporti con le P.A., i rapporti di lavoro domestico e quelli comunque rientranti nell’ambito dell’applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici.
Sono inoltre esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Sanzioni
In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. In particolare con riguardo agli aspetti sanzionatori l’INL, con la nota che si allega, ha chiarito che la sanzione amministrativa si applica nel caso in cui il datore di lavoro o committente utilizzi diverse modalità di pagamento rispetto quelle previste dalla legge o abbia effettuato il pagamento con le modalità previste, ma il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato. Per considerare che sia stato correttamente adempiuto l’obbligo, sarà pertanto necessario verificare che il pagamento sia stato disposto utilizzando gli strumenti previsti ex lege e che lo stesso sia andato a buon fine. Sull’argomento sono pervenute alla Federazione alcune richieste di chiarimento circa la possibilità di considerare fuori dall’obbligo alcune particolari tipologie di lavoro (come ad esempio il lavoro intermittente). Su questo la legge e la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono abbastanza precisi nel definire il perimetro dell’applicazione della norma che, come detto in precedenza, riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato.
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